Ricorso 6 scatti TFS pensionati ex Forze di Polizia

 

Ricorsi Militari.it

Nella presente pagina web vengono illustrati i ricorsi curati dall’ Avv. Gabriele Colasanti e dall’Avv. Andrea Colasanti di interesse per gli appartenenti alle Forze Armate.

LO STUDIO PATROCINA DINANZI AI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI DI TUTTA ITALIA.

 

Ricorso 6 scatti TFS pensionati ex Forze di Polizia

FINALITA’ DEL RICORSO (DOMANDA GIUDIZIALE):

- RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO alla corresponsione sul Trattamento di Fine Servizio (TFS) di sei scatti stipendiali riconosciuti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987

- CONDANNA DELL’INPS ALLA RIDETERMINAZIONE DEL TFS ED AL PAGAMENTO DEL MAGGIOR IMPORTO IN FAVORE DEI RICORRENTI

Possono adire il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) :

Gli ex appartenenti alle FORZE DI POLIZIA

-Ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria

-Ad ordinamento militare: Carabinieri e Guardia di Finanza

NON si ritiene che possano proporre il ricorso gli ex appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare)

In tal senso il TAR LAZIO (sent. 11659/2022) ha ritenuto infondato il ricorso di ex appartenenti all’Aeronautica Militare in quanto non appartenenti a forze di polizia ad ordinamento militare e per essi non trova applicazione il citato comma 3 dell’art.1911 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare). Essere stati posti in congedo; Avere avuto al momento del congedo un’età anagrafica di almeno 55 anni; Poter contare su 35 anni di servizio utili; liquidazione del TFS (ultimo acconto) da non più di 5 anni – si possono valutare atti interruttivi

 LINK AL VIDEO PRESENTAZIONE :Maggiori informazioni nel prossimo  l’Avv. Gabriele Colasanti illustrerà il ricorso curato dallo Studio legale Colasanti

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Nota informativa sul Ricorso sei scatti stipendiali riconosciuti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987

Possono aderire al ricorso per ottenere il riconoscimento del beneficio dei sei scatti e la conseguente riliquidazione del trattamento di fine servizio gli ex appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in possesso dei seguenti requisiti:

-  Essere stati posti in congedo ad un’ età anagrafica di almeno 55 anni ;
- 35 anni di servizio utili;

- liquidazione del TFS (ultimo acconto) da non più di 5 anni – si possono valutare eventuali atti interruttivi 

Chi intende aderire al ricorso potrà contattare lo studio legale Colasanti al fine di verificare compiutamente la sussistenza di tutti i requisiti e ricevere tutta la modulistica necessaria.

Il compenso professionale richiesto, l’informativa completa e le modalità di partecipazione sono indicate compiutamente nel contratto professionale.

Il ricorso verrà patrocinato dagli avvocati Andrea e Gabriele Colasanti del Foro di Roma ed è aperto a tutto il territorio nazionale. 

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Si indicano alcune delle recenti sentenze di accoglimento dei ricorsi proposti dallo studio legale Colasanti dinanzi al T.A.R. .

- Sentenza n. 11621/2023- T.A.R. per il Lazio sede di Roma

- sentenza n.11620/2023 - T.A.R. per il Lazio sede di Roma

- sentenza n. 16227/2024 - T.A.R. per il Lazio sede di Roma

- Sentenza n. 20/2025 - T.A.R. per il Piemonte - sede di Torino

- Sentenza n. 561/2025 - T.A.R. per il Lazio sede di Roma;

- Sentenza n. 2827/2025 - T.A.R. per il Lazio sede di Roma. 

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GLI AVV.TI ANDREA COLASANTI  E GABRIELE COLASANTI  AGLI INTERESSATI PRESENTANO
- LETTERA D’INCARICO CON PRECISA INDICAZIONE DEI COSTI PER COMPENSI E SPESE LEGALI; 
L’ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PE RIL RICORSO.

ENTRO IL 31 MAGGIO 2025 VERRANNO PRESENTATI DEI RICORSI “COLLETTIVI” IN DIVERSI TAR ITALIANI.

 

 Lo studio riserva per ogni aderente al ricorso un costo convenzionato per tutti gli iscritti alle seguenti associazioni:

  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (ANC);
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA (ANFI);
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA.

 

Per maggiori informazioni : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
tel : 0690400398 - Cell 3518760671 

Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di Stato irrogate ai militari

L’art. 1357 c.o.m. elenca le sanzioni disciplinari di stato, applicabili a tutti i Militari, indipendentemente dalla Forza Armata di appartenenza e dal grado rivestito.

Tale classificazione comprende:

 - la sospensione disciplinare dall’impiego;

 - la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (solo personale in congedo);

 - la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del Militare;

- la perdita del grado per rimozione.

Il provvedimento di sospensione disciplinare ha una durata variabile da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 12 (dodici) mesi. Ai fini di un equilibrato esercizio del potere disciplinare, costituisce un obbligo per l’Amministrazione graduare la durata della misura disciplinare in rapporto alla gravità del fatto accertato e al grado di responsabilità del soggetto.

La sospensione disciplinare dall’impiego si applica ai Militari in servizio permanente (art.875, comma 1, lett. c) 112, c.o.m. ).

La sospensione disciplinare dalle funzioni del grado si applica ai Militari in congedo (art. 879,comma 1, lett. b)113, c.o.m.).

È, pertanto, escluso il personale in servizio temporaneo (in ferma o rafferma) che, a norma dell’art. 878, comma 2114, c.o.m. è sprovvisto di rapporto di impiego.

 PER L’ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO E’ POSSIBILE RICORRERE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (T.A.R.)

GLI AVV.TI ANDREA COLASANTI  E GABRIELE COLASANTI  AGLI INTERESSATI PRESENTANO
- LETTERA D’INCARICO CON PRECISA INDICAZIONE DEI COSTI PER COMPENSI E SPESE LEGALI;
L’ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PE RIL RICORSO.

 Lo studio riserva per ogni aderente al ricorso un costo convenzionato per tutti gli iscritti alle seguenti associazioni:

  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (ANC);
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA (ANFI).

 

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RICORSI N MATERIA DI PENSIONE PRIVILEGIATA

art. 67 del d.P.R. 1092/73 

Forze Armate e di Polizia - anche ad ordinamento civile

Lo studio legale Colasanti patrocina dinanzi alla Corte dei Conti territorialmente competente i ricorsi per l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata in caso di provvedimento di rigetto  qualora quest'ultimo non abbia ritenuto sussistente il requisito della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, o nel caso in cui sia negata l'ascrivibilità dell'infermità alla tab. A.

Inoltre, lo studio legale si occupa della proposizione di ricorsi amministrativi qualora l'Ente previdenziale, a seguito della presentazione della  domanda di pensione privilegiata, non abbia ancora provveduto entro i termini di legge alla conclusione del procedimento amministrativo mediante provvedimento espresso ( che sia positivo o negativo) .

GLI AVV.TI ANDREA COLASANTI  E GABRIELE COLASANTI  AGLI INTERESSATI PRESENTANO
- LETTERA D’INCARICO CON PRECISA INDICAZIONE DEI COSTI PER COMPENSI E SPESE LEGALI;
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  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA (ANFI).

 

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