L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa e consente anche ai non abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
Condizione per essere ammessi al gratuito patrocinio- ai sensi del comma 1 dell’articolo 76 del Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 adeguato con decreto interdirigenziale del 10 maggio 2023 - è quello di essere titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01: rilevano tutte le tipologie di reddito (lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, di capitale, redditi fondiari, etc) e sono compresi nel computo anche i redditi esenti dall’Irpef e quelli esclusi dalla base imponibile a fini fiscali.
Anche i redditi percepiti dai familiari conviventi rientrano nel calcolo, salvo il caso in cui il giudizio per cui si procede riguardi diritti personalissimi tutelati dalla privacy oppure in costanza di conflitto d’interessi con gli altri membri della famiglia (ad esempio in caso di divorzio giudiziale).
Per le vittime dei reati contro la libertà e autodeterminazione sessuale secondo l’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002, i limiti di reddito non operano ed è quindi possibile per le suddette vittime avere il patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal requisito reddituale.
Categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato
- i cittadini italiani
- gli stranieri regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo - gli apolidi
- gli enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica.
Per approfondire, si rimanda al sito del CNF.
Linee guida dell'Ordine degli Avvocati di Roma in materia civile
